Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Lamiaeconomiadidattica

↑ Grab this Headline Animator

Ricerca personalizzata
Share/Bookmark

Sostieni l'informazione indipendente

mercoledì 7 settembre 2011

Iva

Novità: Portafoglio obbligazionario per cassettisti,rendimento netto 5% come fare per visualizzarlo??? Scrivimi a : fabio.troglia@gmail.com Oppure contattami al 0110437179 

L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire
dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa(addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (l'imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale.


Infatti il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.
L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.
Nell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta stessa ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.

[modifica]Esempio

Un commerciante acquista materia prima per un valore di 1000 euro, per cui pagherà una somma di 1200 euro (1000 + 200 di IVA). Supponiamo che a seguito di una serie di lavorazioni effettuate su di essa, il valore finale del prodotto lavorato sia di 1200 euro. Al momento dell'acquisto, l'utente finale verserà al commerciante una somma di 1440 euro (1200 + 240 di IVA). La somma che il commerciante è tenuto a versare allo stato non è 240 euro, ma 240 – 200 = 40 euro (IVA che il commerciante ha ricevuto dall'utente finale a netto di quella versata per acquistare la materia prima). In questo senso il commerciante è soggetto passivo d'imposta e può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti (i 200 euro di IVA pagati all'acquisto della materia prima) dall'imposta addebitata sulle vendite (i 240 euro di IVA versate dall'utente finale al commerciate). Inoltre il commerciante è anche neutrale rispetto all'IVA: ha ricevuto dall'utente finale 240 euro di IVA, ne ha versato 200 al momento dell'acquisto della materia prima ed altre 40 allo stato (in totale non ha ricavato né perso nulla in termini di IVA, salvo il 20% sul proprio lavoro). L'utente finale invece (che non rivende la merce né ne aumenta il valore ma semplicemente la utilizza per i suoi scopi), paga interamente l'IVA allo stato, senza poter detrarre nulla.

[modifica]Presupposto dell'imposta

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:
  1. presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
  2. presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
  3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello stato.
Le operazioni si considerano eseguite al fine dell'applicazione dell'imposta (cosiddetto momento impositivo):
  1. per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
  2. per le cessioni degli altri beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà: anche qui non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
  3. per i servizi all'atto del pagamento;
  4. in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti determina l'esigibilità immediata dell'imposta sull'importo pagato e l'operazione si considera già effettuata in tutto o in parte;
  5. si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa la fattura, a meno che, per le imprese con meno di 200 dipendenti, si eserciti l'opzione dell'esigibilità differita ex art. 7 D.L. 185/2008; anche in tal caso comunque, decorso un anno dall'emissione, l'iva diventa esigibile.
Si noti che a partire dal momento impositivo dell'operazione decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Inoltre, in linea generale, a partire dal momento impositivo delle operazioni l'imposta stessa diviene esigibile ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste.
Una rilevante eccezione è costituita dalle operazioni svolte in favore di amministrazioni pubbliche, per le quali, a prescindere dal momento impositivo (che resta il riferimento per l'emissione della fattura e i conseguenti obblighi), l'imposta diviene esigibile solo all'atto del pagamento. La ratio di tale norma, deve individuarsi nel fatto che i soggetti pubblici spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.


Evasione IVA

Poiché il pagamento dell'IVA è basato largamente su scontrini, ricevute fiscali, e fatture, l'IVA è una delle imposte per le quali è più diffuso il fenomeno dell'evasione. Vi sono due tipici scenari. Uno in cui il contribuente di diritto (commerciante, professionista, imprenditore) incassa l'IVA dal contribuente di fatto (cliente o consumatore) senza emettere scontrino, ricevuta fiscale, o fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA all'erario, sottraendo l'imposta pagata dal contribuente alla comunità. Nel secondo scenario l'imprenditore, per esempio un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto equivalente all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. In tal caso il vantaggio per il cliente è ovvio: l'evasione e quindi il risparmio dell'IVA con minimo rischio. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito. I cittadini sono tenuti a denunciare tentativi di collusione per evasione IVA alla Guardia di Finanza, ma non possono farlo in modo anonimo e quindi si espongono con la denuncia a ovvie conseguenze. Esiste un sito sociale che permette segnalazioni anonime in cui anche l'evasore non viene identificato, con lo scopo di raccogliere dati sull'evasione dell'IVA.


Tipologie di operazioni IVA

  • Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
  • Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Costituiscono tipico esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
  • Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, leprestazioni medicheodontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.
  • Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazioneregistrazione, liquidazione e dichiarazione annuale


Importazioni

Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono pagare l'IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario.
È quindi compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene importato viene assoggettato all'aliquota IVA di propria competenza, oltre che all'eventuale dazio: l'importo totale contenente l'imposta dell'IVA e l'eventuale dazio, deve essere pagato dal soggetto importatore.
Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana, e del dazio se presente, il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando a questo punto nella piena disponibilità del soggetto importatore.
Per gli scambi di beni tra paesi dell'Unione Europea (operazioni intracomunitarie) vige invece una normativa speciale di carattere transitorio.


Esportazioni

Per i beni esportati o per i servizi che non sono effettuati nel territorio dello Stato o all'interno dell'Unione Europea, il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione, per mancanza del presupposto territoriale. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.
Un soggetto esportatore abituale (che quindi non è tenuto ad applicare l'Iva sulle vendite dei beni esportati), può richiedere all'Ufficio delle Entrate competente di essere autorizzato ad acquistare o importare beni senza applicazione dell'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).


Operazioni intracomunitarie

Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti alla Comunità Europea, e in ambito IVA è stata introdotta la normativa transitoria della tassazione nel paese dove il bene oggetto di scambio intracomunitario viene venduto.
Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente a uno stato dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene caricato sia sul registro degli acquisti, che su quello delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione.
Ogni scambio di beni (e servizi ad esso correlati) rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo Intrastat degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane.




Fonte:Wikupedia




 Dott Fabio Troglia 
fabio.troglia@gmail.com
 www.lamiaeconomia.com

Nessun commento:

Posta un commento